Economia e lavoro - 06 marzo 2025, 07:00

Pagamento ferie docenti precari

I docenti precari che negli ultimi 10 anni hanno stipulato contratti di supplenza fino al 30 Giugno hanno diritto al pagamento delle ferie

Anche i docenti precari, come i docenti di ruolo, hanno diritto alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse, ma la loro maturazione dipende dalla durata del contratto.

Infatti, ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato.

Esempio: Un contratto di 10 mesi (da settembre a giugno) consente di maturare oltre 25 giorni di ferie, mentre un contratto di 6 mesi (da gennaio a giugno) consente di maturare 15-16 giorni di ferie (sempre proporzionalmente). A tali giorni andranno aggiunte le festività soppresse.

QUANDO SI POSSONO FRUIRE LE FERIE?

Sia i docenti di ruolo che i docenti precari hanno la possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali.

Per giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 si intendono – come chiaramente evidenziato anche dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota prot. n. 73425 del 06/09/2013 – i mesi di Luglio ed Agosto, i primi giorni di Settembre e gli ultimi giorni di giugno, la sospensione Natalizia e Pasquale, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.. In sintesi, tutti i giorni dell’anno in cui le lezioni sono sospese.

Ciò non significa che in questi periodi dell’anno i docenti siano automaticamente in ferie.

Invece, durante il periodo delle lezioni la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

PAGAMENTO DELLE FERIE NON RICHIESTE

Per oltre un decennio, numerosi docenti precari che hanno stipulato contratti di supplenza fino al 30 giugno non hanno mai richiesto le ferie, oppure le hanno richieste solo in misura limitata.

Questo è accaduto perché le istituzioni scolastiche hanno collocato i docenti precari in ferie d'ufficio, senza che questi ne fossero informati e senza che avessero fatto esplicita richiesta.

Tale circostanza ha impedito ai docenti di scegliere quando e come fruire delle ferie maturate, privandoli anche della possibilità di ottenere la monetizzazione delle stesse.

La Corte di Cassazione con numerose pronunce ha stabilito che è illegittimo collocare i docenti in ferie d’ufficio.

Pertanto, i docenti a tempo determinato che non hanno chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni hanno diritto all'indennità sostitutiva.

Le numerose sentenze di accoglimento ottenute dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio dimostrano che per ogni anno di supplenza fino al 30 Giugno è possibile recuperare circa € 1.500,00.

Richy Garino