Economia e lavoro | 15 gennaio 2025, 16:56

Niente contratto con la ricevuta del permesso di soggiorno, i rider torinesi sul piede di guerra contro Deliveroo

Nidil Cgil Torino ha scritto una lettera di diffida all'azienda, affiancati dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

rider di deliveroo

Nidil Cgil si schiera al fianco dei rider contro Deliveroo

Non conosce pause, la lotta per i diritti (anche più essenziali) da parte dei rider. In particolare, rimbalza a Torino la questione legata a Deliveroo e alla posizione che vede il rifiuto della ricevuta del permesso di soggiorno come valido documento di identificazione. Una posizione - dicono da Nidil Cgil Torino - che persiste "nella discriminazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari. Abbiamo inviato una diffida all'azienda". Al fianco del sindacato, anche ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

"E' stato segnalato che la Vostra Azienda non procede con la stipula o il rinnovo dei contratti in essere ai lavoratori stranieri che attendono il rinnovo dei propri permessi di soggiorno - si legge nella lettera spedica dal sindacato -. In particolare, secondo la Vostra società, per la stipula del contratto sarebbe necessario il nuovo permesso di soggiorno o un appuntamento per il rinnovo". 

 

La legge non dice così

Una posizione, dicono Nidil e Asgi, "del tutto illegittima poiché, secondo la legge, il richiedente ha diritto di svolgere temporaneamente attività lavorativa nelle more della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno". La norma, citata da Nidil e Asgi, prevede che: "In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno".

 

Insomma, se il lavoratore ha presentato richiesta prima della scadenza del permesso e se ha ricevuto una ricevuta della pratica avviata, si può lavorare. Almeno fino a quando lo stesso ufficio competente non rigetti la pratica.

Tempi d'attesa di molti mesi

"Come Vi sarà noto, in molte Questure la fissazione di un successivo appuntamento per i richiedenti avviene a numerosi mesi dall'invio dell'istanza", sottolineano i firmatari. "Vi invitiamo pertanto a modificare immediatamente la Vs politica interna, dandone chiara comunicazione ai Vostri uffici incaricati delle assunzioni (...). In assenza di sollecito e positivo riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in via giudiziale".

 

Massimiliano Sciullo

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Federica Monello

Giornalista pubblicista, ascoltatrice vorace di musica, amante di tutto ciò che è cultura. Nasco e cresco in Sicilia dove da studentessa di Lettere Moderne muovo i primi passi nel giornalismo, dopo poco unisco la scrittura alla passione per la musica. Giungo ai piedi delle Alpi per diventare dottoressa in Comunicazione e Culture dei media e raccontare di storie di musica, versi, suoni e passioni.

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